Nel presente rapporto la Soc. Maestrelli S.r.l. assume la denominazione di COSTRUTTORE mentre il compratore è definito “COMMITTENTE”.
I PRODOTTI sono venduti con polizze di carico clean on board Incoterms 1980 nelle loro edizioni attuali.
Spese e costi tutti, così come i rischi tutti saranno presi in carico dal COMMITTENTE dal momento della presa in consegna dei PRODOTTI da parte dello spedizioniere. E’ comunque inteso e concordato che il diritto di proprietà sui PRODOTTI rimarrà al COSTRUTTORE, finchè il COMMITTENTE non avrà interamente pagato i PRODOTTI, senza tener conto dei termini e delle condizioni di trasporto e consegna.
In ogni caso l’ordine si intenderà pervenuto al momento in cui la banca del COSTRUTTORE comunicherà al COSTRUTTORE stesso l’avvenuto ricevimento della lettera di credito o del bonifico bancario, qualora sia previsto il prepagamento.
d) Il COSTRUTTORE potrà rifiutare la spedizione della merce se al momento della spedizione il COMMITTENTE non avrà rispettato le condizioni previste al punto 2. per il pagamento della merce.
L’assicurazione concernente la responsabilità dei PRODOTTI sarà fatta preventivamente dal COMMITTENTE a propria cura e spese.
Tutte le spese di montaggio ed installazione sono a carico del COMMITTENTE.
Nessuna responsabilità assume il COSTRUTTORE per danni diretti o indiretti derivanti a persone o cose in conseguenza dell’uso o di guasti delle macchine vendute e dagli impianti installati.
Per ciò che riguarda in particolare la responsabilità per danni a terzi, anche se dipendenti da guasti del macchinario, il COMMITTENTE garantisce la stipulazione di una idonea polizza di assicurazione; in mancanza di ciò il COMMITTENTE assume ogni e qualsiasi responsabilità anche per danni dipendenti esclusivamente da difetto di costruzione o di erronea applicazione degli impianti.
Il COSTRUTTORE garantisce un soddisfacente funzionamento dei PRODOTTI sulla base degli standards internazionali.
Il collaudo valido per stabilire tale soddisfacente funzionamento dei PRODOTTI sarà esclusivamente quello eseguito nello stabilimento del COSTRUTTORE ed il COMMITTENTE può assistere qualora ne faccia richiesta.
Il COSTRUTTORE garantisce che i PRODOTTI contrattuali sono immuni da vizi e/o difetti di costruzione e/o manodopera per un periodo di dodici (12) mesi dalla consegna.
La garanzia non si estende agli impianti elettrici, cuscinetti a sfera, guarnizioni ed in genere ai componenti soggetti per loro natura a rapida usura.
La garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione gratuite del pezzo/dei pezzi che, ad insindacabile giudizio del COSTRUTTORE, riveli/rivelino difetti di materiale o di fabbricazione.
Nel caso di sostituzione, la stessa avverrà franco fabbrica del COSTRUTTORE, con mano d’opera di smontaggio e rimontaggio a carico del COMMITTENTE, con esclusione di qualsiasi risarcimento di danni diretti e/o indiretti, ed escludendosi altresì la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto per vizi, difformità, mancanza di qualità o quant’altro, ovvero la riduzione del prezzo.
La presente garanzia è l’unica rilasciata dal COSTRUTTORE ed è in luogo di qualsiasi altra garanzia, sia esplicita sia implicita.
La garanzia si intenderà annullata qualora i PRODOTTI contrattuali vengano installati e/o manutenziati in modo difforme dalle istruzioni impartite dal COSTRUTTORE, ovvero nel caso in cui i PRODOTTI vengano modificati senza preventivo consenso del COSTRUTTORE stesso.
Lo stesso COSTRUTTORE non è tenuto ad alcuna garanzia per eventuali errori delle identificazioni e/o marcature apposte nei PRODOTTI; verificandosi detti errori, il COMMITTENTE non avrà diritto ad alcun risarcimento, potendo pretendere soltanto che gli vengano inviate le identificazioni e/o tutte le marcature da sostituire.
Se una delle parti non adempie agli impegni assunti, la parte adempiente può obiettare all’altra parte mettendo per iscritto la non adempienza e richiedendo l’adempimento puntuale entro sessanta (60) giorni.
Se la parte non adempiente non adempirà e/o non rettificherà la suddetta inadempienza entro il limite di tempo stabilito dalla controparte, il presente rapporto sarà considerato concluso per tutti gli scopi legali, tranne ed eccetto il diritto della parte adempiente di richiedere alla controparte una compensazione per i danni subiti.
In ogni caso il presente rapporto può essere concluso con una semplice comunicazione scritta inviata dal COSTRUTTORE in caso di:
a) procedimento di bancarotta iniziato contro il COMMITTENTE;
b) pagamento dei PRODOTTI non effettuato regolarmente;
c) mancato adempimento da parte del COMMITTENTE degli obblighi previsti dall’ articolo 6.
Il presente rapporto è governato dalle leggi italiane.
La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita Internazione di merci di Vienna è esclusa.
Il tribunale di Bologna avrà competenza esclusiva circa ogni controversia che possa sorgere in relazione al presente rapporto, ivi compresa, ma non in via limitativa, l’interpretazione dello stesso. Tratte, accettazioni di pagamento, spedizioni contrassegno o no, incassi attraverso agenti, non saranno ritenuti come una rinuncia alla giurisdizione come specificato dalla presente clausola.
Il COSTRUTTORE citato per garanzia, connessione o continenza di casi, non potrà derogare questa giurisdizione.
Queste condizioni superano qualunque accordo/contratto possibilmente fatto dalle parti prima della firma del presente documento.
Perciò tutti i diritti e gli obblighi emergenti in connessione alla fornitura dei PRODOTTI al COMMITTENTE sono esclusivamente governati dal presente rapporto.
Qualunque emendamento o aggiunta a queste condizioni saranno validi solo se messi per iscritto e firmati.
Se una o piu` delle presenti condizioni saranno ritenute nulle e non valide a causa di una decisione giudiziaria, questo annullamento non influirà sulle restanti condizioni del rapporto che perciò sarà pienamente effettivo e vincolante per entrambi le parti.
Il COMMITTENTE non trasferirà a terzi, nè in tutto nè in parte, alcun diritto e/o obbligo proveniente da questo rapporto, senza un previo consenso scritto da parte del COSTRUTTORE.
Il solo testo valido delle presenti condizioni è quello in italiano.
Queste condizioni, essendo state preparate dal COSTRUTTORE, il medesimo garantisce che la traduzione in altra lingua è accurata ed esatta e che riporta sinceramente tutto quanto contenuto nel testo in italiano.
Ai sensi dell’Art. 1341 Codice Civile, il Committente approva espressamente le seguenti clausole:
1 Consegna dei prodotti — Passaggio dei Diritti.